Statuto
l'Associazione
STATUTO DELL'ASSOCIAZIONE SPORTIVA DILETTANTISTICA
Art. 1 Costituzione e Sede
L’Associazione sportiva dilettantistica denominata: “Associazione Sportiva Dilettantistica Taijiquan Samsara” con sede in Torino, via Arduino 51, è stata costituita nel 2002 ai sensi e per gli effetti dell’art. 18 della Costituzione Italiana e degli art. 36, 37, 38 del codice civile.
L’ “Associazione Sportiva Dilettantistica Taijiquan Samsara” è iscritta dal 25/10/2016 al Registro Nazionale delle Associazioni e Società Sportive dilettantistiche, con il C.F. 97630110019.
Il presente Statuto è reso conforme al D.Lgs. 36/2021 e s.m.i.
La variazione dell’indirizzo della sede, purché nello stesso Comune, potrà essere deliberata dal Consiglio Direttivo, senza che questo costituisca modifica del presente Statuto.
L’assemblea dei soci potrà costituire delle sezioni nei luoghi che riterrà più opportuni al fine di meglio raggiungere gli scopi sociali.
L’Associazione attualmente senza personalità giuridica potrà deliberare la richiesta di riconoscimento della personalità giuridica ai sensi di quanto previsto dall’art. 14 del D. Lgs. 39/2021, con l’iscrizione al Registro Unico Nazionale del Terzo Settore e la trasformazione dell’Associazione in Società sportiva di capitali o cooperativa sportiva.
Art. 2 Scopi e finalità
L’Associazione sportiva dilettantistica Taijiquan Samsara, di seguito indicata “l’Associazione”, non ha finalità di lucro, si ispira a principi di solidarietà, ecologia e pluralismo nel pieno rispetto della libertà e della dignità dei suoi soci, senza alcuna distinzione di genere per l’accesso alle qualifica di socio, alle cariche elettive ed alla partecipazione alle attività istituzionali.
Durante la vita dell’Associazione è vietata la distribuzione, anche indiretta, di utili o avanzi di gestione, fondi e riserve comunque denominati, in favore di soci, lavoratori, collaboratori, componenti degli organi sociali, anche nel caso di recesso o qualsiasi altra ipotesi di scioglimento individuale del rapporto.
L’Associazione, riconosciuta ai fini sportivi ai sensi dell’art. 10, D.Lgs. 36/2021 è iscritta al Registro Nazionale delle Attività Sportive Dilettantistiche tenuto dal Dipartimento per lo Sport ai sensi delle disposizioni di legge vigenti ed esercita in via stabile e principale l’organizzazione e la gestione di attività sportiva dilettantistica ai sensi dell’art. 7.1, lettera b), D.Lgs. 36/2021 e s.m.i.
Nello specifico ha per finalità lo sviluppo e la diffusione di attività sportive dilettantistiche connesse alle seguenti discipline:
- Wushu Kung Fu Tradizionale (Taijiquan; Tuei Shou; Baguazhang; Wing Chun; Shaolin; Jeet Kune Do; Qi Gong; Shuai Jiao),
- Ju-Jitsu (Ju-Jitsu)
- Ginnastica (Ginnastica per tutti)
- Tiro con l'Arco (Tiro alla targa - al chiuso e all'aperto)
e alle tecniche psicofisiche tradizionali come lo Yoga e alle tecniche di massaggio (a titolo esemplificativo e non esaustivo: Shiatsu), applicando le teorie e le pratiche di origine orientale e occidentale più idonee alla salute fisica, psichica, sociale ed ambientale dell’uomo, per rispondere ai bisogni di attività motorio-sportiva dilettantistica di tutte le persone di ogni età, condizione sociale e nazionalità, con particolare attenzione ai lavoratori, alle persone più esposte ai rischi di emarginazione fisica e sociale ed alle loro famiglie.
Per la crescita umana e sociale dei propri soci, l’Associazione potrà promuovere e gestire attività culturali, ricreative, educative e formative compresa l’attività didattica per l’avvio ed il perfezionamento dell’attività sportiva e per rispettare il proprio compito educativo favorendo un’esperienza comunitaria volta alla maturazione della personalità.
In particolare, l’Associazione potrà, tra l’altro, prevalentemente in favore dei propri soci e dei tesserati:
- svolgere l’attività didattica per l’avvio, l’aggiornamento e il perfezionamento nello svolgimento della pratica sportiva delle discipline sopra indicate.
- organizzare e gestire le suddette attività sportive dilettantistiche sia a livello agonistico che amatoriale;
- partecipare, organizzare e gestire manifestazioni, gare, tornei, campionati, ed ogni altra attività legata allo sport dilettantistico, sia a livello agonistico che per puro spirito formativo, ricreativo ed amatoriale;
- formare, addestrare e gestire atleti e squadre dilettantistiche, agonistiche o amatoriali per lo svolgimento e la diffusione delle suddette discipline sportive dilettantistiche;
- organizzare corsi di avviamento allo sport, stage di promozione, centri estivi ed invernali di perfezionamento delle attività sportive dilettantistiche, corsi di formazione e di qualificazione per operatori sportivi;
- consentire prioritariamente ai propri soci ed ai tesserati e comunque a coloro che intendono avvicinarsi alle discipline sportive svolte dall’Associazione, la fruizione parziale e/o totale delle strutture sportive, degli spazi attrezzati e delle attrezzature gestite dall’Associazione al fine dell’apprendimento, addestramento e perfezionamento delle proprie capacità fisiche e tecniche per il raggiungimento dei propri obiettivi in termini sia agonistici che non agonistici;
- organizzare e gestire attività volte ad agevolare l'accesso alle suddette attività sportive dilettantistiche a soggetti diversamente abili.
L’Associazione accetta incondizionatamente di conformarsi ai principi dell’ordinamento generale e dell’ordinamento sportivo e si conforma alle norme e alle direttive del Comitato Internazionale Olimpico (CIO), del Comitato Olimpico Nazionale Italiano (CONI), del Comitato Italiano Paralimpico (CIP) nonché agli statuti e ai regolamenti sia vigenti che a quelli che fossero emanati successivamente all’approvazione del presente Statuto ed alle disposizioni delle Federazioni Sportive Nazionali, delle Discipline Sportive Associate, degli Enti di Promozione Sportiva riconosciuti dal CONI e dal CIP cui l’Associazione stessa risulta affiliata.
L’Associazione s'impegna ad accettare eventuali provvedimenti disciplinari, che gli organi competenti dell’organismo affiliante dovessero adottare a suo carico, nonché le decisioni che le autorità federali dovessero prendere in tutte le vertenze di carattere tecnico e disciplinare attinenti all'attività sportiva dilettantistica.
Costituiscono quindi parte integrante del presente Statuto le norme dello Statuto e dei regolamenti federali delle Federazioni Sportive Nazionali, Discipline Sportive Associate, Enti di Promozione Sportiva di appartenenza nella parte relativa all'organizzazione o alla gestione delle Società e Associazioni affiliate.
Laddove richiesto dalle normative federali l’Associazione s’impegna a convocare le riunioni degli atleti tesserati maggiorenni - nonché, ove vi siano le condizioni, dei tecnici per l'individuazione, tramite elezione od altri metodi di espressione democratica, del rappresentante atleti/e e del rappresentante tecnico. I rappresentanti così individuati esercitano tutti i diritti loro riconosciuti dall'ordinamento sportivo.
L’Associazione recepisce e fa propri i principi di cui alla Legge 14 dicembre 2000, n. 376 "Disciplina della tutela sanitaria delle attività sportive e della lotta contro il doping" – e s.m.i., recependo le sanzioni e le procedure disciplinari previste dagli Organismi Sportivi affilianti nei confronti dei tesserati in caso di doping o di rifiuto di sottoporsi ai controlli, e si impegna ad adeguare i propri regolamenti, ove necessario, alle eventuali variazioni ed innovazioni di tale legge.
L’Associazione si impegna per conto di coloro che svolgono attività al suo interno al rispetto dei regolamenti e delle direttive stabilite dalla FSN, EPS, e DSA anche in materia di prevenzione e contrasto alla violenza di genere di cui all’art. 16, D.Lgs. 28 febbraio 2021 n. 39, e s.m.i.
L’Associazione si impegna ad esercitare con lealtà la sua attività osservando i principi e le norme sportive al fine di salvaguardare la funzione educativa, popolare, sociale e culturale dello sport.
Attività secondarie e strumentali
Nei limiti previsti dall’art. 9, D.Lgs. 36/2021 e dalla normativa di attuazione, è facoltà dell’Associazione svolgere attività secondaria e strumentale, purché strettamente connessa al fine istituzionale e nei limiti ivi indicati quali a mero titolo esemplificativo:
- esercitare attività commerciali a supporto dell’attività sportiva dilettantistica esercitata in via principale, ivi comprese prestazioni di natura promo-pubblicitaria e di sponsorizzazione;
- cedere ed acquistare diritti legati alla formazione degli atleti;
- gestire e condurre impianti e strutture sportive, sia di proprietà che detenuti a qualsiasi titolo, ivi compresa la concessione da parte di enti pubblici;
- gestire, nell’ambito degli impianti e strutture sportive di cui sopra, posti di ristoro, bar, attività di somministrazione di alimenti e bevande e attività ricreative e ricettive, per permettere l’aggregazione e lo sviluppo delle relazioni interpersonali dei soci e dei tesserati frequentatori degli impianti e strutture sportive medesime;
- esercitare, all’interno degli impianti e strutture sportive gestite, attività di commercio di articoli, attrezzature e abbigliamento sportivi, nonché centri estetici e/o comunque finalizzati al benessere degli utilizzatori e frequentatori degli impianti sportivi gestiti e attività sanitarie, di medicina sportiva, riabilitazione e fisioterapia, con l’osservanza delle disposizioni previste dalla legge e nel rispetto dei vincoli imposti dalla stessa;
- organizzare e gestire attività, servizi ed iniziative culturali e turistiche legate e/o collegate all’attività sportiva dilettantistica, ovvero finalizzate alla promozione dei valori dello sport dilettantistico e alla conoscenza delle discipline sportive, alla formazione della persona ed al miglioramento fisico e psichico dell’individuo e della qualità della vita;
- svolgere attività editoriale tramite pubblicazione, edizione e diffusione di materiale multimediale (Siti Web, DVD, CD) e cartaceo (riviste, opuscoli, vademecum, libri, brochure, flyer, ect.), e comunque di ogni altro materiale a fine divulgativo e conoscitivo connesso con l’attività sportiva, sociale, educativa che l’Associazione persegue;
- esercitare attività ricreativa in favore dei propri soci e dei tesserati
A fini organizzativi, l’Associazione potrà acquisire a titolo di proprietà, locazione o comodato, attrezzature, impianti e strutture sportive idonee alla pratica delle discipline sportive oggetto della propria attività.
L’Associazione potrà, inoltre, compiere operazioni immobiliari, mobiliari, finanziarie, commerciali, pubblicitarie connesse e correlate agli scopi istituzionali e necessarie al raggiungimento delle finalità statutarie, prestare fideiussioni, garanzie di qualsiasi natura anche reali ed avalli a garanzia di obbligazioni sociali o per interessi sociali, intrattenere rapporti con istituti di credito, anche su basi passive, richiedere e contrarre mutui e finanziamenti con Istituti di credito, contrarre mutui o finanziamenti di altro genere, anche ipotecari utili alle finalità perseguite dall’Associazione.
A fini organizzativi, l’Associazione potrà avvalersi di forme di lavoro subordinato e/o autonomo (lavoro sportivo ai sensi del D.Lgs. 36/2021 e s.m.i.) e di volontari nelle forme e nei modi previsti dalla Legge e da apposito Regolamento approvato dal Consiglio Direttivo.
Le prestazioni dei volontari, realizzate in modo personale, spontaneo e gratuito, sono comprensive dello svolgimento diretto dell'attività sportiva, nonché della formazione, della didattica e della preparazione degli atleti.
Le spese sostenute dal volontario per vitto, alloggio e trasporto (compresi i rimborsi Km) possono essere rimborsate anche a fronte di autocertificazione resa ai sensi dell'articolo 46 del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445, purché non superino l'importo di 150 euro mensili e l'organo sociale competente deliberi sulle tipologie di spese e le attività di volontariato per le quali è ammessa questa modalità di rimborso.
È previsto in ogni caso l’obbligo di assicurare per la responsabilità civile verso i terzi i volontari, in capo all’ente che si avvalga del loro operato, anche mediante polizze collettive, secondo le linee guida di cui al D.M. 6 ottobre 2021, del Ministero dello sviluppo economico di concerto con il Ministero del lavoro e delle politiche sociali.
Art. 3 Durata
La durata dell'Associazione è illimitata e la stessa potrà essere sciolta solo con delibera dell'assemblea straordinaria degli soci.
Art. 4 Soci dell’Associazione
Possono essere considerati soci dell’Associazione tutte le persone fisiche che ne fanno richiesta nei modi previsti dal presente Statuto, che ne condividano le finalità e che abbiano pagato la quota associativa annuale. E’ espressamente vietata la temporaneità della vita associativa e ogni limite operativo al rapporto associativo medesimo e ai diritti che ne derivano
Lo status di socio, una volta acquisito, ha carattere permanente, e può venir meno solo nei casi previsti dal presente Statuto.
Le richieste di adesione devono essere indirizzate al Consiglio Direttivo su apposito modulo, anche online, approvato dal Consiglio Direttivo e contenente la dichiarazione di conoscere ed impegnarsi a rispettare le norme contenute nello Statuto, nei Regolamenti e nelle deliberazioni degli Organi Sociali.
L’accettazione dell’iscrizione si perfeziona con il pagamento da parte del nuovo socio della quota associativa annuale e darà diritto a ricevere la tessera sociale, anche in forma digitale.
E’ compito del Consiglio Direttivo ratificare tale ammissione entro 30 giorni. Il Consiglio Direttivo può conferire la delega disgiunta al Presidente o ad uno o più consiglieri, per questa ratifica.
Nel caso la domanda venga respinta con atto motivato, l’interessato potrà presentare ricorso entro venti giorni dal ricevimento della comunicazione di rigetto, sul quale si pronuncerà in via definitiva l’Assemblea ordinaria, nella sua prima convocazione.
In caso di domanda di ammissione a Socio presentate da minorenni le stesse dovranno essere controfirmate dall'esercente la responsabilità genitoriale, anche disgiuntamente. In caso di disaccordo o di esercizio difforme dalle decisioni concordate si applicano le disposizioni della art 16, comma 1 del D.Lgs. 36/2021 e s.m.i. Colui che sottoscrive la domanda rappresenta il minore a tutti gli effetti nei confronti dell’Associazione e risponde verso la stessa per tutte le obbligazione del minorenne.
I soci in regola con il pagamento della quota associativa hanno diritto a frequentare i locali dell’Associazione ed a partecipare a tutte le manifestazioni indette dalla stessa.
I soci maggiorenni, iscritti da almeno tre mesi nel libro dei soci, hanno diritto di elettorato attivo e passivo e sono eleggibili alle cariche sociali nei modi e nei limiti previsti al successivo art. 7.
I soci sono tenuti al pagamento della quota associativa annuale e di eventuali quote contributive mensili od altre periodicità in relazione all’attività dell’Associazione sportiva, la tessera sociale e le quote versate non sono trasmissibili né rivalutabili. e in nessun caso sono rimborsabili.
I soci sono anche tenuti all’osservanza dello Statuto, degli eventuali regolamenti interni e delle deliberazioni prese dagli organi sociali e ad eventuali integrazioni della cassa sociale attraverso versamenti di quote straordinarie qualora se ne ravveda la necessità.
Più in generale i soci sono tenuti a un comportamento conforme alle finalità dell’Associazione e ad astenersi da qualsiasi atto che possa nuocere all’Associazione.
La perdita di qualifica di associato è automatica per morosità nel pagamento della quota sociale senza giustificato motivo.
Le dimissioni da socio dovranno essere presentate per iscritto al Consiglio Direttivo entro il termine dell’esercizio sociale.
La sospensione, espulsione o la radiazione del socio può avvenire qualora non vengano ottemperate le disposizione del presente Statuto e/o altre delibere adottate dagli organi sociali, e qualora si arrechino danni morali e materiali all’Associazione stessa.
Le deliberazioni prese in materia di esclusione, ad eccezione del caso di morosità, debbono essere comunicate ai soci destinatari, mediante posta elettronica, pec, o lettera raccomandata con avviso di ricevimento, e devono essere motivate.
Avverso la delibera di esclusione, ad eccezione del caso di morosità, il socio può ricorrere all’assemblea; il ricorso – che sospende la delibera – deve essere proposto, a pena di decadenza, entro venti giorni dal ricevimento della comunicazione di cui al comma precedente.
L’esclusione diventa operativa con l’annotazione del provvedimento nel libro soci che avviene decorsi 30 (trenta) giorni dall’invio del provvedimento ovvero a seguito della delibera dell’assemblea che ha ratificato il provvedimento.
Al socio decaduto non spetta alcun rimborso della quota associativa sia dell’anno in corso che di eventuali anni precedenti.
La perdita della qualifica di socio determina l’immediata decadenza da qualsiasi carica elettiva.
Art. 5 Organi dell’Associazione
Gli organi dell’Associazione sportiva sono:
L’Assemblea dei Soci,
Il Consiglio Direttivo,
Il Presidente,
Il Vice Presidente
il Segretario
Art. 6 Assemblea Generale dei Soci
L’assemblea dei soci è l’organo sovrano dell’Associazione ed è costituita con voto deliberativo degli iscritti maggiorenni in regola con il pagamento delle quote associative e che non abbiano in corso sanzioni disciplinari.
Quando è regolarmente convocata e costituita l’assemblea rappresenta l'universalità dei soci e le deliberazioni da essa legittimamente adottate obbligano tutti gli Soci, anche se non intervenuti o dissenzienti. Le decisioni dell’Assemblea possono essere modificate solo da una successiva Assemblea.
Vale il principio del voto singolo di cui all'art. 2532, comma 2, del codice civile. Le votazioni possono avvenire per alzata di mano o a scrutinio segreto quando ne faccia domanda la maggioranza dei presenti.
Ciascun socio può farsi rappresentare in Assemblea da un altro socio avente diritto al voto mediante delega scritta, anche in calce all’avviso di convocazione. Ogni socio non può essere portatore di più di una delega.
I soci possono presentare al Presidente proposte e mozioni da inserire all’odg delle assemblee almeno 10 giorni prima della data di svolgimento dell’Assemblea. Mozioni urgenti possono essere presentate nel corso dei lavori assembleari con l’approvazione della maggioranza dei presenti.
L’ Assemblea è convocata dal Presidente del Consiglio Direttivo, in via ordinaria almeno una volta l’anno, o in via straordinaria quando necessario e qualora lo richieda la maggioranza assoluta dei Soci, in regola con i pagamenti delle quote sociali; i quali presentano domanda al Presidente e propongono l’ordine del giorno. In tal caso la stessa deve essere convocata entro 30 giorni dal ricevimento della richiesta.
La convocazione deve avvenire almeno otto giorni prima dello svolgimento della riunione e deve essere affissa presso la sede e/o comunicata ai soci a mezzo lettera raccomandata, posta elettronica ordinaria o certificata, sms o altro mezzo che ne consenta idonea pubblicità e deve indicare la data e il luogo della riunione della prima od eventuale seconda convocazione distanziate di almeno un’ora, gli argomenti all’ordine del giorno ed il programma dei lavori.
L’Assemblea è presieduta dal Presidente dell’Associazione o in caso di suo impedimento dal Vice Presidente o, in caso d’impedimento di quest’ultimo da altro Socio o anche da persona al di fuori dell’Associazione a tal uopo eletto dall’Assemblea stessa.
L'Assemblea nomina un Segretario e, se necessario, due scrutatori.
Nell'Assemblea con funzione elettiva in ordine alla designazione delle cariche sociali, è fatto divieto di nominare tra i soggetti con funzioni di scrutatori, i candidati alle medesime cariche. L'assistenza del Segretario non è necessaria quando il verbale dell'Assemblea sia redatto da un Notaio.
Il Presidente dell’Assemblea dirige e regola le discussioni e stabilisce le modalità e l'ordine delle votazioni.
Alla scadenza del mandato e nei casi di dimissioni o decadenza del Presidente o del Consiglio Direttivo è convocata con OdG:
- Elezione del Presidente;
- Determinazione della composizione del Consiglio Direttivo in base alle specifiche caratteristiche dell’Associazione;
- Elezione, su proposta del Presidente, di uno o più Vice Presidenti e degli altri componenti del Consiglio Direttivo tenendo conto che devono essere comunque attribuite le responsabilità dell’organizzazione e dell’amministrazione.
Di ogni assemblea si dovrà redigere apposito verbale firmato dal Presidente della stessa e dal Segretario. I verbali assembleari sono conservati a cura del Presidente e sono liberamente consultabili da parte di tutti gli aventi diritto a partecipare all’assemblea.
Le delibere dell’Assemblea devono essere portate a conoscenza degli soci con le medesime modalità previste per la sua convocazione.
Art. 7 Assemblea ordinaria e straordinaria
L’assemblea ordinaria è validamente costituita, in prima convocazione, quando sia presente la metà degli associati aventi diritto di voto deliberativo; in seconda convocazione qualunque sia il numero degli intervenuti.
L’assemblea ordinaria delibera in prima e seconda convocazione con la maggioranza dei voti presenti.
L’assemblea straordinaria è validamente costituita, in prima convocazione, quando sia presente la metà degli associati aventi diritto di voto; in seconda convocazione quando sia presente almeno un terzo degli aventi diritto di voto.
L’assemblea straordinaria delibera, in prima e in seconda convocazione, con il voto favorevole della maggioranza dei soci presenti in assemblea.
L’assemblea ordinaria delibera in merito agli indirizzi programmatici e ne verifica l’attuazione da parte del Consiglio Direttivo, approva annualmente il rendiconto finanziario consuntivo e il rendiconto preventivo, ed approva eventuali regolamenti interni.
L’assemblea straordinaria deve essere convocata dal Consiglio Direttivo e delibera sulle seguenti materie: approvazione e modifica dello Statuto sociale, atti e contratti relativi a diritti reali immobiliari, scioglimento dell’Associazione e modalità di liquidazione, e altre materie previste dalla legge.
Eleggibilità ed incompatibilità
I requisiti per ricoprire cariche sociali sono:
- aver raggiunto la maggiore età;
- aver acquisito la qualità di socio da almeno tre mesi dalla data di svolgimento dell’assemblea;
- essere in regola con il versamento delle quote sociali;
- non ricoprire qualsiasi carica sociale in altre società o associazioni sportive dilettantistiche nell'ambito della medesima Federazione Sportiva Nazionale, Disciplina Sportiva Associata o Ente di Promozione Sportiva riconosciuti dal Coni, ovvero nell'ambito della medesima disciplina facente capo ad un ente di promozione sportiva come previsto dall’art. 11, D.Lgs. 28 febbraio 2021 n. 36, e successive modificazioni ed integrazioni.
- non aver riportato condanne passate in giudicato per reati non colposi a pene detentive superiori ad un anno ovvero a pene che comportino l'interdizione dai pubblici uffici superiore ad un anno;
- non aver riportato nell’ultimo decennio, salvo riabilitazione, squalifiche od inibizioni sportive definitive complessivamente superiori ad un anno da parte del CONI, delle federazioni sportive nazionali, delle discipline sportive associate, degli enti di promozione sportive o di organismi sportivi internazionali riconosciuti;
- non aver subito sanzioni di sospensione dall'attività sportiva a seguito di utilizzo di sostanze o di metodi che alterano le naturali prestazioni fisiche;
La mancanza dei requisiti di cui al precedente comma accertata o verificatasi dopo l'elezione comporta la decadenza dalla carica.
I requisiti di eleggibilità ed incompatibilità sono acquisiti mediante autocertificazione resa ai sensi dell'articolo 46 del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445
Le Assemblee si possono svolgere anche per audioconferenza o videoconferenza ed è ammessa l’espressione del voto per via elettronica alle seguenti condizioni di cui si darà atto nei relativi verbali:
a) che siano presenti nello stesso luogo il Presidente ed il Segretario della riunione, se nominato, che provvederanno alla formazione e sottoscrizione del verbale, dovendosi ritenere svolta la riunione in detto luogo;
b) che sia consentito al Presidente della riunione di accertare l'identità degli intervenuti ed il regolare svolgimento della riunione e constatare e proclamare i risultati della votazione;
c) che sia consentito al soggetto verbalizzante di percepire adeguatamente gli eventi della riunione oggetto di verbalizzazione;
d) che sia consentito agli intervenuti di partecipare alla discussione ed alla votazione simultanea sugli argomenti all'ordine del giorno, nonché di visionare, ricevere o trasmettere documenti.
Art. 8 Consiglio Direttivo
Il Consiglio Direttivo è l’organo esecutivo dell’Associazione sportiva ed è composto da un minimo di tre ad un massimo di cinque membri eletti dall’Assemblea stessa e sviluppa il programma stabilito dall’Assemblea dei soci.
Le riunioni del Consiglio Direttivo sono convocate e presiedute dal Presidente e sono valide con la presenza della maggioranza dei suoi componenti.
Il Consiglio Direttivo dura in carica 4 anni con cariche rieleggibili, ma decade qualora, per dimissioni o altri motivi, venisse a mancare la maggioranza dei componenti.
In mancanza di uno o più componenti il Consiglio provvede alla loro sostituzione tramite cooptazione, con propria deliberazione. Se venisse meno la maggioranza dei membri, quelli rimasti in carica devono convocare l’assemblea affinché provveda alla sostituzione delle cariche vacanti e su proposta del Presidente procede all’attribuzione delle responsabilità sociali degli altri componenti il Consiglio Direttivo.
I membri del Consiglio Direttivo non possono ricoprire qualsiasi carica in altre società o associazioni sportive dilettantistiche nell'ambito della medesima federazione sportiva, disciplina associata o ente di promozione sportiva riconosciuti dal Coni, ovvero nell’ambito della medesima disciplina facente capo ad un Ente di Promozione Sportiva.
Il Consiglio Direttivo si riunisce ogni qualvolta il Presidente lo ritenga necessario, oppure quando ne sia fatta richiesta da almeno due Consiglieri.
Il Consiglio Direttivo, qualora lo ritenga opportuno, potrà invitare a partecipare alle riunioni, persone particolarmente competenti sugli argomenti da trattare.
Le riunioni del Consiglio Direttivo sono valide quando vi partecipano almeno due componenti e le deliberazioni saranno valide a maggioranza semplice. In caso di parità prevale sempre il voto del Presidente.
Le deliberazioni del Consiglio, per la loro validità, devono risultare da un verbale sottoscritto da chi ha presieduto la riunione e dal Segretario.
Le riunioni del consiglio direttivo si possono svolgere anche per audioconferenza o videoconferenza ed è ammessa l’espressione del voto per via elettronica alle condizioni previste all’art. 7 per le riunioni “online” dell’Assemblea e di cui si darà atto nei relativi verbali.
E’ compito del Consiglio Direttivo deliberare sulle domande di ammissione dei soci, redigere il rendiconto consuntivo e preventivo da sottoporre all’approvazione dell’assemblea, redigere eventuali regolamenti interni relativi alle attività sociali, fissare le date delle assemblee ordinarie da indire almeno una volta l’anno e convocare l'assemblea straordinaria qualora lo si reputi necessario o sia chiesto dai soci, e svolge qualsiasi altra funzione prevista dallo Statuto non espressamente attribuita ad altri organi.
Il Consiglio Direttivo potrà adottare i provvedimenti di sospensione o radiazione verso i soci, qualora si dovessero rendere necessari, e dovrà attuare le decisioni prese dall’assemblea e rendere attuative le finalità previste dal presente Statuto.
Art. 9 Il Presidente
Il Presidente ha la rappresentanza legale dell’Associazione e la rappresenta nei rapporti esterni, personalmente o a mezzo di suoi delegati, convoca e presiede le assemblee e ne cura le deliberazioni. E’ eletto dall’Assemblea, dura in carica 4 anni ed è rieleggibile. Stipula gli atti inerenti all’attività associativa.
In caso di impedimento o di prolungata assenza il Presidente, sarà sostituito dal Vice Presidente, che ne farà le veci.
Il Vice Presidente è eletto dal Consiglio Direttivo tra i suoi membri.
In caso di impedimento definitivo, per qualsiasi motivo, il Presidente rimane in carica per gli affari ordinari e per la convocazione, entro un mese, dell’assemblea per l’elezione di tutte le cariche sociali.
Il Presidente può deliberare in via d’urgenza su materie di competenza del Consiglio Direttivo. Tali deliberazioni devono essere sottoposte a ratifica del Consiglio stesso, nella prima riunione successiva.
Qualora il Presidente rassegni le proprie dimissioni, il Presidente uscente è tenuto a dare regolari consegne organizzative, finanziarie e patrimoniali al nuovo Presidente entro 20 giorni dall’elezione di questi e la descrizione delle consegne deve risultare da apposito verbale.
Art. 10 Processi verbali
Di tutte le riunioni dell’assemblea e della Presidenza, deve essere redatto un apposito verbale che va trascritto nei libri preposti a tale uso a cura del Segretario che collabora con il Presidente nella cura dell’esecuzione delle delibere del Consiglio Direttivo, attende alla corrispondenza ed unitamente al Presidente cura l’amministrazione dell’Associazione e si fa carico della tenuta dei libri sociali e contabili nonché delle riscossioni e dei pagamenti.
Art. 11 Rendiconto
Il Consiglio Direttivo redige, entro quattro mesi dalla chiusura dell'esercizio, ovvero nel maggior termine di sei mesi in caso di motivate necessità, il rendiconto finanziario dell’Associazione, sia preventivo sia consuntivo da sottoporre all’approvazione assembleare. Il rendiconto consuntivo deve riportare le informazioni relative alla situazione finanziaria dell’Associazione, con separata indicazione dell’eventuale attività commerciale anche attraverso una separata relazione di accompagnamento, mentre il rendiconto preventivo deve riportare le previsioni della situazioni finanziaria che l’Associazione andrà a sostenere.
Il rendiconto deve essere redatto con chiarezza, nel rispetto del principio della trasparenza e deve rappresentare in modo veritiero e corretto la situazione patrimoniale e finanziaria dell’Associazione.
Copia del rendiconto dovrà essere messa a disposizione di tutti gli soci che ne facciano richiesta.
Art. 12 Esercizio sociale
L'anno sociale e l'esercizio finanziario iniziano il 1 gennaio e terminano il 31 dicembre di ciascun anno.
Art. 13 Patrimonio Fondo Comune
Il patrimonio dell’Associazione è costituito dai contributi degli soci, dalle quote associative e da tutti i beni mobili ed immobili ad esso pervenuti per qualsiasi titolo o causa nel rispetto dei limiti e delle condizioni imposte dalla normativa vigente. I soci, in caso di recesso, non potranno mai richiedere la divisione del fondo comune.
Eventuali utili e/o avanzi di gestione dovranno essere obbligatoriamente reinvestiti per le attività istituzionali dell’Associazione ed è fatto divieto di distribuire anche in modo indiretto utili o avanzi di gestione nonché fondi, riserve o capitale durante la vita dell’Associazione, salvo che la destinazione e la distribuzione non siano imposte dalla legge;
I beni patrimoniali dell’Associazione devono essere inventariati.
L’amministrazione di detti fondi e la gestione di tutti i rapporti giuridici attivi e passivi che ne conseguono, sono regolati dal Consiglio Direttivo.
In nessun caso, e quindi neppure in caso di scioglimento dell'Associazione né in caso di morte, di estinzione, di recesso o di radiazione dall'Associazione può farsi luogo alla restituzione di quanto versato all'Associazione a qualsiasi titolo.
I versamenti dei soci non creano altri diritti di partecipazione e, in particolare, non creano quote indivise di partecipazione trasmissibili a terzi. Le quote e i contributi associativi sono intrasmissibili e non sono rivalutabili.
Art. 14 Scioglimento dell’Associazione
Lo scioglimento dell'Associazione è deliberato dall'assemblea generale degli soci, convocata in seduta straordinaria, con l'approvazione, sia in prima sia in seconda convocazione, di almeno 3/5 degli soci esprimenti il solo voto personale, con esclusione delle deleghe.
Esperita la liquidazione di tutti i beni mobili ed immobili, estinte le obbligazioni in essere, il patrimonio residuo è devoluto a fini sportivi ai sensi dell’art. 7.1, lettera h), D.Lgs. 36/2021.
L’Assemblea nominerà un liquidatore che sarà tenuto ad assolvere tutti gli adempimenti previsti dalla Legge, in materia
Art. 15 Clausole compromissorie
Per tutto quanto non indicato nel presente Statuto si farà riferimento alle disposizioni, in quanto applicabili, del codice civile e alle vigenti disposizioni di legge di settore.
16 novembre 2023
Consiglio Direttivo in carica
Presidente
Giuseppe Bova
Consigliere
Elisabetta Era
Consigliere
Laura Caramelli