Statuto - Taijiquan

Tai Ji Quan
la ruota del dharma
Associazione
Sportiva
Dilettantistica
Taijiquan
Samsara
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Statuto

l'Associazione

STATUTO DELL'ASSOCIAZIONE SPORTIVA DILETTANTISTICA

Art. 1              Costituzione e Sede

Sulla base dell’articolo 18 della Costituzione Italiana e degli art. 36, 37, 38 del codice civile è costituita l’associazione sportiva denominata: “Associazione Sportiva Dilettantistica Taijiquan Samsara” con sede in Torino.

Art. 2              Scopi e finalità

L’Associazione sportiva dilettantistica Taijiquan Samsara di seguito indicata “l’Associazione”, si ispira a principi di solidarietà, ecologia e pluralismo nel pieno rispetto della libertà e della dignità dei suoi associati, non ha finalità di lucro ed è ispirata a principi di democrazia e di pari opportunità di tutti gli associati ed opera nel quadro delle leggi a carattere nazionale e regionale sull’associazionismo sportivo, collaborando con altre esperienze sportive, forze sociali ed istituzioni per migliorare le normative e gli interventi pubblici in materia di sport.

L’Associazione si impegna a rispettare ed osservare lo Statuto e il Regolamento dell’Ente di promozione Sportiva e/o delle Discipline Associate e Federazioni Sportive Nazionali riconosciute dal CONI a cui intenderà affiliarsi.

L’Associazione ha lo scopo di contribuire allo studio, alla ricerca, allo sviluppo e alla didattica delle tecniche psicofisiche tradizionali, con particolare riguardo alle arti marziali e alle tecniche di massaggio (a titolo esemplificativo e non esaustivo: Tai Chi Chuan, Ju Jutzu, Shiatsu, Yoga) applicando le teorie e le pratiche di origine orientale ed occidentale più idonee alla salute fisica, psichica, sociale ed ambientale dell’uomo e di sviluppare, promuovere, coordinare iniziative per rispondere ai bisogni di attività motorio-sportiva dilettantistica di tutti, uomini e donne di ogni età, condizione sociale e nazionalità, con particolare attenzione ai lavoratori, alle persone più esposte a rischi di emarginazione fisica e sociale ed alle loro famiglie.

Per la crescita umana e sociale dei propri associati, l’Associazione potrà promuovere e gestire attività culturali, ricreative, educative e formative compresa l’attività didattica per l’avvio ed il perfezionamento dell’attività sportiva e rispettare il proprio compito educativo favorendo un’esperienza comunitaria volta alla maturazione della personalità.

L’Associazione si impegna ad esercitare con lealtà la sua attività osservando i principi e le norme sportive al fine di salvaguardare la funzione educativa, popolare, sociale e culturale dello sport.

Art. 3              Durata

La durata dell'associazione è illimitata e la stessa potrà essere sciolta solo con delibera dell'assemblea straordinaria degli associati.

Art. 4             Associati

Possono essere considerati associati tutti i cittadini che ne faranno richiesta e che previo pagamento della quota associativa condividano le finalità ma è espressamente vietata la temporaneità della vita associativa.

Le richieste di adesione devono essere indirizzate al Consiglio Direttivo su apposito modulo e l’accettazione dell’iscrizione darà diritto a ricevere la tessera sociale.

E’ compito del Consiglio Direttivo ratificare tale ammissione entro 30 giorni. Nel caso la domanda venga respinta, l’interessato potrà presentare ricorso sul quale si pronuncerà in via definitiva l’Assemblea ordinaria, nella sua prima convocazione.

Gli associati hanno diritto a frequentare i locali dell’Associazione ed a partecipare a tutte le manifestazioni indette dalla stessa.

Gli associati hanno diritto di elettorato attivo e passivo e sono eleggibili alle cariche sociali purché non abbiano riportato condanne penali passate in giudicato per reati non colposi a pene detentive superiori ad un anno, ovvero a pene che comportino l’interdizione dai pubblici uffici per un periodo superiore ad un anno e che non abbiano riportato nell’ultimo decennio, salvo riabilitazione, squalifiche o inibizioni complessivamente superiori ad un anno, inoltre che non abbiano subito sanzioni di sospensione dell’attività sportiva a seguito dell’utilizzo di sostanze e metodi che alterino le naturali prestazioni fisiche nelle attività sportive.

Per le cariche che comportano responsabilità civile o verso terzi, sono eleggibili solo gli associati che abbiano raggiunto la maggiore età.

Gli associati sono tenuti al pagamento della tessera sociale o di eventuali quote contributive mensili od altre periodicità in relazione all’attività dell’associazione sportiva, la tessera sociale e le quote versate non sono trasmissibili né rivalutabili.

Gli associati sono anche tenuti all’osservanza dello statuto, degli eventuali regolamenti interni e delle deliberazioni prese dagli organi sociali e ad eventuali integrazioni della cassa sociale attraverso versamenti di quote straordinarie qualora se ne ravveda la necessità.

La perdita di qualifica di associato o la sospensione, espulsione o la radiazione può avvenire qualora non vengano ottemperate le disposizione del presente statuto e/o altre delibere adottate dagli organi sociali, qualora si rendessero morosi nel pagamento della quota sociale senza giustificato motivo e qualora arrechino danni morali e materiali all’associazione stessa.

Avverso la sospensione, l’espulsione o la radiazione gli associati possono ricorrere in prima istanza all’Assemblea degli Associati e in seconda agli Organi di Giustizia del CONI.

Art. 5              Organi dell’associazione

Gli organi dell’associazione sportiva sono:

   L’Assemblea degli associati
   Il Consiglio Direttivo
   Il Presidente.

Art. 6              Assemblea degli associati

L’assemblea degli associati è l’organo sovrano dell’Associazione ed è costituita con voto deliberativo degli iscritti in regola con il pagamento delle quote associative e che non abbiano in corso sanzioni disciplinari.

E’ convocata dal Consiglio Direttivo, in via ordinaria almeno una volta l’anno, e in via straordinaria qualora lo richieda almeno un terzo degli associati.

La convocazione deve avvenire almeno dieci giorni prima dello svolgimento della riunione e deve essere affissa presso la sede e/o comunicata agli associati a mezzo lettera raccomandata, posta elettronica ordinaria o certificata, sms o altro mezzo che ne consenta idonea pubblicità e deve indicare la data e il luogo della riunione della prima od eventuale seconda convocazione distanziate di almeno un’ora, gli argomenti all’ordine del giorno ed il programma dei lavori.

L’Assemblea delibera in merito agli indirizzi programmatici e ne verifica l’attuazione da parte del Consiglio Direttivo, approva annualmente il rendiconto finanziario consuntivo e il rendiconto preventivo, apporta modifiche allo statuto ed approva eventuali regolamenti interni.

Alla scadenza del mandato e nei casi di dimissioni o decadenza del Presidente o del Consiglio Direttivo è convocata all’ODG:

  • Elezione del Presidente;
  • Determinazione della composizione del Consiglio Direttivo in base alle specifiche caratteristiche dell’Associazione;
  • Elezione, su proposta del Presidente, di uno o più Vice Presidenti e degli altri componenti del Consiglio Direttivo tenendo conto che devono essere  comunque attribuite le responsabilità dell’organizzazione e dell’amministrazione.

Le delibere dell’Assemblea devono essere portate a conoscenza degli associati con le medesime modalità previste per la sua convocazione.

Art. 7              Assemblea ordinaria e straordinaria

L'assemblea ordinaria è validamente costituita in prima convocazione con la presenza di almeno due terzi degli associati aventi diritto di voto e delibera validamente con voto favorevole della maggioranza dei presenti (ogni associato ha diritto ad un voto) mentre l’assemblea straordinaria è validamente costituita in prima convocazione con la presenza della maggioranza assoluta degli associati e delibera con il voto favorevole della maggioranza dei presenti.

In seconda convocazione sia l'assemblea ordinaria che l'assemblea straordinaria saranno validamente costituite qualunque sia il numero degli associati intervenuti e delibera con il voto dei presenti.     

L’assemblea straordinaria deve essere convocata dal Consiglio Direttivo almeno 15 giorni prima dell’adunanza e delibera sulle seguenti materie: approvazione e modifica dello statuto sociale, atti e contratti relativi a diritti reali immobiliari, scioglimento dell’associazione e modalità di liquidazione.

Art. 8              Consiglio Direttivo

Il Consiglio Direttivo è l’organo esecutivo dell’Associazione sportiva ed è composto da un minimo di tre ad un massimo di cinque membri e sviluppa il programma stabilito dall’Assemblea degli associati.

Le riunioni del Consiglio Direttivo sono convocate e presiedute dal Presidente e sono valide con la presenza della maggioranza dei suoi componenti.

Il Consiglio Direttivo dura in carica 4 anni con cariche rieleggibili, ma decade qualora, per dimissioni o altri motivi, venisse a mancare la maggioranza dei componenti.

In mancanza di uno o più componenti il Consiglio provvede alla loro sostituzione tramite cooptazione, con propria deliberazione. Se venisse meno la maggioranza dei membri, quelli rimasti in carica devono convocare l’assemblea affinché provveda alla sostituzione delle cariche vacanti e su proposta del Presidente procede all’attribuzione delle responsabilità sociali degli altri componenti il Consiglio Direttivo.

I membri del Consiglio Direttivo non possono ricoprire cariche analoghe in altre società o associazioni sportive dilettantistiche nell’ambito della medesima Federazione Sportiva Nazionale o Disciplina Associata se riconosciute dal CONI, ovvero nell’ambito della medesima disciplina facente capo ad un Ente di Promozione Sportiva.

Il Consiglio Direttivo si riunisce ogni qualvolta il Presidente lo ritenga necessario, oppure quando ne sia fatta richiesta da almeno due Consiglieri.

E’ compito del Consiglio Direttivo deliberare sulle domande di ammissione degli associati, redigere il rendiconto consuntivo e preventivo da sottoporre all’approvazione dell’assemblea, redigere eventuali regolamenti interni relativi alle attività sociali, fissare le date delle assemblee ordinarie da indire almeno una volta l’anno e convocare l'assemblea straordinaria qualora lo si reputi necessario o sia chiesto dagli associati.

Il Consiglio Direttivo potrà adottare i provvedimenti di sospensione o radiazione verso gli associati, qualora si dovessero rendere necessari e dovrà attuare le decisioni prese dall’assemblea e rendere attuative le finalità previste dal presente Statuto.

Art. 9               Il Presidente

Il Presidente ha la rappresentanza legale dell’Associazione e la rappresenta nei rapporti esterni, personalmente o a mezzo di suoi delegati, convoca e presiede le assemblee e ne cura le deliberazioni.

Stipula gli atti inerenti all’attività associativa, in caso di impedimento o di prolungata assenza del Presidente, sarà sostituito dal Vice Presidente che ne farà le veci.

Qualora il Presidente rassegni le proprie dimissioni, il Presidente uscente è tenuto a dare regolari consegne organizzative, finanziarie e patrimoniali al nuovo Presidente entro 20 giorni dall’elezione di questi e la descrizione delle consegne deve risultare da apposito verbale.

Art. 10            Processi verbali

Di tutte le riunioni dell’assemblea e della Presidenza, deve essere redatto un apposito verbale che va trascritto nei libri preposti a tale uso.

Art. 11            Rendiconto

Il Consiglio Direttivo redige il rendiconto finanziario dell’associazione, sia preventivo sia consuntivo da sottoporre all’approvazione assembleare. Il rendiconto consuntivo deve riportare le informazioni relative alla situazione finanziaria dell’associazione, con separata indicazione dell’eventuale attività commerciale anche attraverso una separata relazione di accompagnamento, mentre il rendiconto preventivo deve riportare le previsioni della situazioni finanziaria che l’associazione andrà a sostenere.

Il rendiconto deve essere redatto con chiarezza, nel rispetto del principio della trasparenza e deve rappresentare in modo veritiero e corretto la situazione patrimoniale e finanziaria dell’ associazione.

Copia del rendiconto dovrà essere messa a disposizione di tutti gli associati che ne facciano richiesta.

Art. 12            Esercizio sociale

L'anno sociale e l'esercizio finanziario iniziano il 1° ottobre e terminano il 30 settembre di ciascun anno.

Art. 13            Patrimonio

Il patrimonio dell’Associazione è costituito dai contributi degli associati, dalle quote associative e da tutti i beni mobili ed immobili ad esso pervenuti per qualsiasi titolo o causa. Gli associati, in caso di recesso, non potranno mai richiedere la divisione del fondo comune.

Eventuali utili e/o avanzi di gestione dovranno essere obbligatoriamente reinvestiti per le attività istituzionali dell’associazione ed è fatto divieto di distribuire anche in modo indiretto utili o avanzi di gestione nonché fondi, riserve o capitale durante la vita dell’associazione, salvo che la destinazione e la distribuzione non siano imposte dalla legge;

I beni patrimoniali dell’Associazione devono essere inventariati.

Art. 14            Scioglimento dell’Associazione

Lo scioglimento dell'Associazione è deliberato dall'assemblea generale degli associati, convocata in seduta straordinaria, con l'approvazione, sia in prima sia in seconda convocazione, di almeno 3/5 degli associati esprimenti il solo voto personale, con esclusione delle deleghe.

L'assemblea, all'atto di scioglimento dell'associazione, delibererà in merito alla destinazione dell'eventuale residuo attivo del patrimonio dell'associazione che dovrà avvenire a favore di altra associazione che persegua analoghe finalità ovvero ai fini di pubblica utilità, fatta salva diversa destinazione imposta dalla Legge.

L’Assemblea nominerà un liquidatore che sarà tenuto ad assolvere tutti gli adempimenti previsti dalla Legge, in materia

Art. 15         Clausole compromissorie

Per tutto quanto non indicato nel presente Statuto si farà riferimento alle disposizioni del CONI o alle normative del Codice Civile.                   

09 Settembre 2002

aggiornamento: 29 Settembre 2016



Consiglio Direttivo in carica

Presidente
Giuseppe Bova

Consigliere
Elisabetta Era

Consigliere
Laura Caramelli






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